Regolamento recante disciplina del rilascio dell'autorizzazione a minore ai fini della guida accompagnata e relativa modalità di esercizio
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
Visto la legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, di seguito denominato «codice della strada»;
Visto, in particolare, l'articolo 115 del codice della strada, come da ultimo modificato dall'articolo 16, comma 1, della legge 29 luglio 2010, n. 120, recante «Disposizioni in materia di sicurezza stradale», che ha introdotto i commi da 1-bis a 1-septies, prevedendo, tra l'altro, la possibilità, per i minori già titolari di patente di guida che hanno compiuto diciassette anni, di condurre a fini di esercitazione, di seguito definita «guida accompagnata», autoveicoli di massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t, con esclusione del traino di qualunque tipo di rimorchio, e comunque nel rispetto dei limiti di potenza specifica riferita alla tara di cui all'articolo 117, comma 2-bis, dello stesso codice della strada, nonché nel rispetto delle disposizioni di cui al comma 1-quater del predetto articolo 115;
Visto l'articolo 16, comma 2, della predetta legge 29 luglio 2010, n. 120, che rinvia ad un regolamento del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti le norme di attuazione delle disposizioni introdotte dal comma 1 del medesimo articolo 16, con particolare riferimento alle condizioni soggettive, oggettive e procedimentali necessarie alla richiesta ed al rilascio dell'autorizzazione del minore alla guida accompagnata, ai contenuti ed alle modalità di certificazione del prescritto percorso didattico da seguirsi presso un'autoscuola, ai requisiti soggettivi dell'accompagnatore, alle condizioni di espletamento delle attività di guida accompagnata nonché alle caratteristiche del contrassegno che deve essere apposto sull'autoveicolo adibito a tale guida;
Visti altresì gli articoli 121, 122, 123 e 180 del codice della strada;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni, recante «Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada»;
Ritenuto che il corso pratico di guida, obbligatorio e propedeutico alla guida accompagnata, svolto presso un'autoscuola con istruttore abilitato e autorizzato, come prescritto dal comma 1-ter del citato articolo 115 del codice della strada, nulla innova sotto il profilo della competenza delle province in materia di vigilanza amministrativa e tecnica sull'esercizio dell'attività di autoscuola, sancito dal predetto articolo 123, comma 2, del codice della strada;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 17 maggio 1995, n. 317, Regolamento recante la disciplina delle attività delle autoscuole;
Udito il parere del Consiglio di Stato n. 2324/2011, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 23 giugno 2011;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della citata legge 23 agosto 1988, n. 400, in data 1° agosto 2011;
A d o t t a
il seguente regolamento:
Art. 1
Istanza per richiedere l'autorizzazione
alla guida accompagnata
1. L'istanza per richiedere l'autorizzazione alla guida accompagnata è redatta sul modello conforme all'allegato 1 ed è presentata ad un Ufficio della motorizzazione, firmata dal genitore o dal legale rappresentante del minore, nonché da quest'ultimo.
2. All'istanza di cui al comma 1 devono essere allegate:
a) un'attestazione su conto corrente n. 4028 (per le imposte di bollo sull'istanza e sull'autorizzazione alla guida accompagnata) dell'importo di cui agli articoli 3 e 4 della tariffa approvata con decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992 e successive modificazioni;
b) un'attestazione di versamento su conto corrente n. 9001 dell'importo di cui al punto 2 della tabella 3 della legge 1° dicembre 1986, n. 870 e successive modificazioni;
c) certificazione attestante la sussistenza dei requisiti psico-fisici, nei casi previsti dall'articolo 2, comma 2; d) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà comprovante la qualità di genitore ovvero di legale rappresentante del minore, redatta sul modello all'allegato 2, corredata da fotocopia di documento di identità del dichiarante.
3. L'istanza di cui al comma 1 non può essere accolta quando nell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida risulti che la patente posseduta dal minore è scaduta di validità ovvero che sulla stessa gravino provvedimenti ostativi alla guida.
4. L'Ufficio, effettuate le verifiche di cui al comma 3, rilascia una ricevuta di presentazione dell'istanza, conforme al modello previsto dall'allegato 3, che consente al minore di iscriversi al corso di formazione propedeutico alla guida accompagnata, di cui all'articolo 3.
Art. 2
Validità temporale della ricevuta di presentazione dell'istanza di
rilascio dell'autorizzazione alla guida accompagnata
1. La ricevuta di cui all'articolo 1, comma 4, è rilasciata:
a) con scadenza di validità alla data di compimento del diciottesimo anno di età, in favore del minore, titolare di patente di guida in corso di validità con scadenza successiva alla predetta data;
b) con scadenza di validità in data corrispondente a quella della patente posseduta dal minore, qualora tale data sia anteriore al compimento del diciottesimo anno di età del titolare. In tal caso, a seguito del rinnovo di validità della patente di guida, con duplicato è rinnovata la validità della ricevuta con data di scadenza corrispondente a quella di validità della patente e comunque non superiore al compimento del diciottesimo anno di età del titolare.
2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, la ricevuta di cui all'articolo 1, comma 4, è rilasciata al minore mutilato o minorato che ha necessità di installare dispositivi di adattamento sul veicolo, previa produzione di certificato della Commissione medica locale, indicante gli adattamenti necessari sul veicolo, l'idoneità dei quali è previamente verificata con esperimento pratico su veicolo appositamente equipaggiato. Sulla ricevuta di cui all'articolo 1, comma 4, sono annotati gli adattamenti del veicolo prescritti.
3. Il rilascio della ricevuta di cui all'articolo 1, comma 4 - che riconosce al minore il diritto di guidare un autoveicolo nell'ambito dei corsi di formazione propedeutica alla guida accompagnata di cui all'articolo 3 - è annotato nell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida di cui all'articolo 225, comma 1, lettera c), del codice della strada, anche ai fini del controllo da parte delle forze dell'ordine su tutto il territorio nazionale, attraverso il collegamento telematico con l'anagrafe stessa.
4. Nel caso in cui, durante l'attività di guida di cui al comma 3, il minore commette violazioni per le quali, ai sensi delle disposizioni del codice della strada sono previste le sanzioni amministrative accessorie di cui agli articoli 218 e 219 dello stesso codice, il diritto di cui al comma 3 è revocato ed è inserito apposito ostativo nell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida.
Analogamente si procede nel caso in cui la patente posseduta dal minore sia sospesa di validità o revocata. In entrambi i casi il minore non può ripresentare l'istanza di cui all'articolo 1, comma 1.
Art. 3
Corso di formazione propedeutico
alla guida accompagnata
1. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla guida accompagnata, il minore per il quale a tal fine sia stata presentata l'istanza di cui all'articolo 1, comma 1, frequenta un corso di formazione presso un'autoscuola.
2. Qualora ricorra l'ipotesi di cui all'articolo 2, comma 2, il corso di formazione è frequentato presso un'autoscuola che svolge corsi per il conseguimento della patente di guida della categoria B speciale, ovvero presso un centro di istruzione automobilistica, a cui le autoscuole consorziate abbiano demandato l'espletamento di tale tipo di corsi.
3. L'autoscuola iscrive l'allievo nel registro di iscrizione; se l'allievo è conferito al centro di istruzione automobilistica, ai sensi del comma 2, lo stesso è iscritto anche presso il registro degli allievi del centro.
4. Il corso di formazione, la cui durata è di almeno dieci ore effettive di guida, si svolge sulla base dei contenuti minimi del programma di cui all'allegato 4. Al termine delle dieci ore di cui all'allegato 4, l'allievo ha diritto al rilascio dell'attestato di frequenza di cui al comma 9. Tuttavia il genitore o legale rappresentante del minore, di intesa con l'autoscuola o se del caso con il centro di istruzione automobilistica, può convenire di implementare la formazione con ore di corso suppletive, da erogarsi nel rispetto delle disposizioni del presente articolo, al termine delle quali è rilasciato l'attestato di frequenza.
5. Le lezioni sono individuali. Ciascuna lezione non può avere durata superiore a due ore giornaliere ed ha inizio e termine presso la sede dell'autoscuola o del centro di istruzione automobilistica. Durante le lezioni sul veicolo non può prendere posto, oltre al conducente, altra persona che non sia l'istruttore autorizzato ed abilitato. Nel caso di violazione della disposizione di cui al periodo precedente si applicano le sanzioni di cui all'articolo 122, comma 9, del codice della strada.
6. Al fine di favorire le modalità di certificazione del prescritto percorso didattico le autoscuole, ovvero se del caso i centri di istruzione automobilistica, adottano il libretto delle lezioni di guida, conforme all'allegato 5 del presente decreto, e lo gestiscono secondo quanto disposto dall'articolo 4.
7. Al fine di ottimizzare le modalità di certificazione del prescritto percorso didattico, il libretto delle lezioni di guida può essere sostituito da un dispositivo elettronico protetto, idoneo a rilevare la tipologia del percorso, le ore e la condotta di guida. Tale dispositivo, da istallarsi sul veicolo utilizzato per le lezioni di guida, deve essere conforme alle caratteristiche tecniche da stabilirsi con apposito decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
8. Per i corsi di formazione alla guida accompagnata, le autoscuole, ovvero i centri di istruzione automobilistica, utilizzano veicoli idonei per svolgere le esercitazioni e gli esami per il conseguimento della patente di guida della categoria B ovvero, se ne ricorre il caso, B speciale, muniti di doppi comandi.
9. Al termine dello svolgimento del corso, l'autoscuola, o se del caso il centro di istruzione automobilistica, rilascia al minore un attestato di frequenza, conforme al modello di cui all'allegato 6, corredato degli originali del libretto delle lezioni di guida.
Art. 4
Libretto delle lezioni di guida
1. Per ogni candidato l'autoscuola, ovvero il centro di istruzione automobilistica, predispone un libretto delle lezioni di guida, ogni foglio del quale è in doppio esemplare, l'uno originale e l'altro copia, da compilarsi con carta a ricalco.
2. Il libretto delle lezioni di guida ha pagine numerate in ordine progressivo, è vidimato dal competente Ufficio della motorizzazione prima del suo utilizzo e, fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 9, è conservato dall'autoscuola, ovvero dal centro di istruzione automobilistica, per almeno 5 anni, unitamente ad una fotocopia della ricevuta di cui all'articolo 1, comma 4.
3. Prima dell'inizio di ciascuna lezione di guida, l'istruttore provvede a compilare un foglio del libretto delle lezioni di guida di cui al comma 1, in originale e copia, sul quale appone la propria firma ed acquisisce quella dell'allievo.
Art. 5
Autorizzazione alla guida accompagnata
1. L'Ufficio della motorizzazione al quale è stata presentata l'istanza ai sensi dell'articolo 1, comma 1, su presentazione dell'attestato redatto e corredato in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 9, nonché della designazione degli accompagnatori resa in conformità all'allegato 7, rilascia l'autorizzazione alla guida accompagnata, conforme al modello di cui all'allegato 8, che consente al minore di esercitarsi alla guida avendo al suo fianco uno degli accompagnatori designati.
2. Ai fini della validità temporale dell'autorizzazione alla guida accompagnata si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1.
3. L'autorizzazione alla guida accompagnata non è rilasciata qualora ricorrano le ipotesi di cui all'articolo 1, comma 3.
4. L'autorizzazione alla guida contiene le informazioni relative ai soggetti che, in qualità di accompagnatori, assistono il minore che si esercita: possono essere designati, al massimo, tre accompagnatori. È fatta salva la possibilità di richiederne all'Ufficio della motorizzazione un duplicato ai fini della sostituzione di uno o più accompagnatori già designati, anche qualora ricorra l'ipotesi di cui all'articolo 6, comma 3.
5. Al momento del rilascio dell'autorizzazione alla guida accompagnata, l'Ufficio della motorizzazione verifica che gli accompagnatori designati siano in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 6 ed in ogni caso indica sull'autorizzazione stessa solo quelli che ne siano in possesso, fatta salva comunque la possibilità di richiederne all'Ufficio della motorizzazione un duplicato ai fini dell'integrazione degli accompagnatori designati, nel rispetto del limite massimo di cui al comma 4.
6. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, nelle esercitazioni alla guida il minore può essere accompagnato anche da un istruttore di autoscuola, abilitato ed autorizzato, previa apposita iscrizione nel registro di iscrizione ovvero, qualora ricorra l'ipotesi di cui all'articolo 2, comma 2, da un istruttore abilitato ed autorizzato del centro di istruzione automobilistica, previa apposita iscrizione nel registro di iscrizione dell'autoscuola, nonché del centro a cui è stato da questa conferito. Le esercitazioni in tal caso si svolgono su veicolo dell'autoscuola, o del centro di istruzione automobilistica ove ricorre il caso.
7. Qualora ricorra l'ipotesi di cui all'articolo 2, comma 2, l'Ufficio della motorizzazione annota sull'autorizzazione alla guida accompagnata gli adattamenti del veicolo prescritti.
8. Oltre che nei casi previsti dall'articolo 115, comma 1-sexies, del codice della strada, l'autorizzazione alla guida accompagnata è revocata qualora, nel periodo di esercizio della stessa, la patente posseduta dal minore sia sospesa di validità ovvero sia revocata. In tal caso il minore non può conseguire di nuovo l'autorizzazione di cui al comma 1.
9. Il rilascio dell'autorizzazione alla guida è annotato nell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida di cui all'articolo 225, comma 1, lettera c), del codice della strada, anche ai fini del controllo da parte delle forze dell'ordine su tutto il territorio nazionale, attraverso il collegamento telematico con l'anagrafe stessa.
Art. 6
Requisiti soggettivi
degli accompagnatori designati
1. I soggetti designati quali accompagnatori nell'autorizzazione alla guida accompagnata, devono avere un'età non superiore a sessanta anni e devono essere titolari, da almeno dieci anni, di patente di guida della categoria B o superiore, con esclusione di quelle speciali, in corso di validità e rilasciata dallo Stato italiano ovvero da altro Stato comunitario o appartenente allo Spazio economico europeo, purchè riconosciuta da non meno di cinque anni.
2. I soggetti di cui al comma 1, inoltre, non devono aver subito provvedimenti di sospensione della patente di guida, a titolo di sanzione amministrativa accessoria conseguente a violazione di norme del codice della strada, registrate nell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida negli ultimi cinque anni.
3. Un soggetto già designato non può più accompagnare il minore nella guida accompagnata qualora, nel periodo di esercizio della stessa, sulla propria patente di guida siano stati registrati nell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida provvedimenti di sospensione ovvero di revoca.
4. In caso di violazione della presente disposizione si applicano le sanzioni previste dall'articolo 122, comma 8, primo e secondo periodo, del codice della strada.
Art. 7
Possesso dei documenti durante il corso di formazione e
nell'esercizio della guida accompagnata
1. Durante il corso di formazione svolto presso l'autoscuola, ovvero presso un centro di istruzione automobilistica ai sensi dell'articolo 3, comma 2, il minore deve avere con sé la ricevuta di cui all'articolo 1, comma 4, nonché la patente di cui è titolare.
2. Nelle esercitazioni di guida accompagnata, il minore deve avere con sé l'autorizzazione di cui all'articolo 5, nonché la patente di cui è titolare.
3. La persona che funge da accompagnatore, durante le esercitazioni di guida accompagnata, deve avere con sé la patente di guida prescritta. Nelle ipotesi di cui all'articolo 5, comma 6, l'istruttore deve avere con sé altresì il documento comprovante la qualifica di istruttore abilitato ed autorizzato.
4. Nel caso di violazione delle disposizioni di cui al presente articolo si applicano le sanzioni previste dall'articolo 180, comma 7, primo periodo, del codice della strada. Si applicano altresì le disposizioni dell'articolo 180, comma 8, del codice della strada.
Art. 8
Contrassegno
1. Gli autoveicoli utilizzati per la guida accompagnata sono muniti, nella parte anteriore e posteriore, di un contrassegno recante le lettere alfabetiche maiuscole «GA», di colore nero su fondo giallo retroriflettente. Tale contrassegno è applicato in posizione verticale o subverticale in modo ben visibile e tale da non ostacolare la necessaria visibilità dal posto di guida e da quello occupato dall'accompagnatore. I modelli e le dimensioni del contrassegno GA sono riportate all'allegato 9.
2. In luogo del contrassegno di cui al comma 1, i veicoli delle autoscuole, o se del caso del centro di istruzione automobilistica, sono muniti della scritta «scuola guida», sia durante le lezioni di guida di cui al corso di formazione propedeutico di cui all'articolo 3, sia nelle ipotesi di cui all'articolo 5, comma 6. Nel caso di violazione delle disposizioni di cui al presente comma si applicano le sanzioni previste dall'articolo 122, comma 9, del codice della strada.
Art. 9
Disposizioni finali
1. Qualora un candidato già titolare di autorizzazione alla guida accompagnata, presenti istanza per il conseguimento della patente di guida della categoria B o B speciale, entro sei mesi dal compimento della maggiore età, le ore di corso pratico di guida di cui all'allegato 4, lettere C, D ed E, si computano ai fini dell'applicazione della disciplina di cui agli articoli 122, comma 5-bis, del codice della strada.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano qualora il candidato al conseguimento della patente B o B speciale sia in precedenza incorso nella revoca dell'autorizzazione alla guida accompagnata.
Art. 10
Entrata in vigore
1. Il presente decreto, unitamente agli allegati che ne formano parte integrante, entra in vigore a decorrere dal centoventesimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione.
Il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Roma, 11 novembre 2011
Il Ministro: Matteoli
Visto, il Guardasigilli: Severino
Registrato alla Corte dei conti il 7 dicembre 2011
Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, registro n. 15, foglio n. 354