MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 20 aprile 2012
Disciplina delle esercitazioni di guida in autostrade, su strade
extraurbane ed in condizioni di visione notturna, del minore
autorizzato e dell'aspirante al conseguimento della patente di
categoria B. (12A04779)
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni ed integrazioni, di seguito denominato «codice della
strada»;
Visto in particolare l'art. 122, comma 5-bis, del predetto codice
della strada, come introdotto dall'art. 20, comma 2, lettera b),
della legge 29 luglio 2010, n. 120, che, ai fini del conseguimento
della patente di guida di categoria B, prescrive esercitazioni
obbligatorie in autostrada o su strade extraurbane e in condizioni di
visione notturna presso un'autoscuola con istruttore abilitato ed
autorizzato, demandandone la disciplina e le modalita' di svolgimento
delle esercitazioni ad un decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti;
Visto, altresi', il decreto del Presidente della Repubblica 16
dicembre 1992, n. 495, recante «regolamento di esecuzione e di
attuazione del nuovo codice della strada», ed in particolare l'art.
372, comma 2, che, tra l'altro, demanda ad un decreto del Ministro
dei lavori pubblici di concerto con il Ministro dei trasporti e della
navigazione, ora assorbiti nel Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, la disciplina delle esercitazioni di guida in autostrada;
Visto, inoltre, il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti 11 novembre 2011, n. 213, recante «disciplina del rilascio
dell'autorizzazione a minore ai fini della guida accompagnata e
relativa modalita' di esercizio», ed in particolare l'art. 3, comma
4, nella parte in cui rinvia, ai fini dei contenuti della formazione
obbligatoria del minore istante l'autorizzazione alla guida
accompagnata, ai contenuti di cui all'allegato 4 allo stesso decreto,
i cui punti C, D ed E prescrivono esercitazioni di guida in
condizioni di visione notturna, su strade extraurbane o su
autostrade;
Visto, in particolare, l'art. 9, comma 1, del predetto decreto
ministeriale 11 novembre 2011, n. 213, che prevede che il candidato
che presenti istanza per il conseguimento della patente di guida
della categoria B o B speciale, entro sei mesi dal compimento della
maggiore eta', gia' titolare di autorizzazione alla guida
accompagnata, e' esonerato, tra l'altro, dall'applicazione della
disciplina di cui all'art. 122, comma 5-bis, del codice della strada;
Visto l'art. 11-bis del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35,
recante «disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di
sviluppo», che prevede che, con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, siano disciplinate le condizioni alle
quali il minore, nell'esercizio della guida accompagnata, ovvero il
titolare di autorizzazione ad esercitarsi alla guida, possono
esercitarsi in autostrada o su strade extraurbane principali o in
condizioni di visione notturna;
Considerato che il citato art. 11-bis prescrive, in particolare,
che ai predetti conducenti sia fatto divieto di circolare in
autostrade con carreggiate a tre o piu' corsie impegnando altre
corsie all'infuori delle due piu' vicine al bordo destro della
carreggiata e che al titolare di autorizzazione ad esercitarsi alla
guida sia fatto divieto di trasportare un passeggero diverso dalla
persona in funzione di istruttore, al di fuori delle ipotesi di
esercitazione con veicolo di un'autoscuola;
Ritenuto, quindi, di procedere alla disciplina delle esercitazioni
in autostrada, su strade extraurbane principali o in condizioni di
visione notturna, tanto ai fini dell'art. 122, comma 5-bis, del
codice della strada, quanto ai fini del decreto ministeriale 11
novembre 2011, n. 213;
Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 17
maggio 1995, n. 317 «Regolamento recante la disciplina dell'attivita'
delle autoscuole»;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico e Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti 13 dicembre 2011, allegato al
decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 2011 e pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale -
n. 301 del 28 dicembre 2011, a mezzo del quale sono state delegate al
Sottosegretario di Stato le materie relative al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti;
Considerato che dal combinato disposto degli articoli 333, comma 1,
335, comma 13, del citato decreto del Presidente della Repubblica 16
dicembre 1992, n. 495 ed art. 6, commi 3 e 4, del citato decreto
ministeriale 17 maggio 1995, n. 317, deriva che le esercitazioni
svolte da autoscuole o centri di istruzione automobilistica devono
essere svolte su veicoli dei quali gli stessi devono disporre a
titolo di proprieta' o leasing, muniti di doppi comandi; che, con
riferimento ai soli veicoli multiadattati, e' prevista la
possibilita' che gli stessi, sempreche' muniti di doppi comandi,
possano essere messi a disposizione di un'autoscuola o di un centro
di istruzione automobilistica da parte di un terzo proprietario che
ne autorizzi l'uso e che, infine, solo per l'esame di guida, i
veicoli allestiti in modo particolare per essere condotti da mutilati
e minorati fisici, possono essere esonerati dall'obbligo dei doppi
comandi;
Ritenuto che la molteplicita' degli adattamenti che possono essere
prescritti su di un veicolo, in ragione delle varie minorazioni o
mutilazioni del conducente che intenda conseguire una patente di
categoria B speciale, possono comportare l'impossibilita' per
quest'ultimo di ottemperare all'obbligo di cui all'art. 122, comma
5-bis, del codice della strada, per non essere il veicolo in
disponibilita' presso l'autoscuola o il centro di istruzione
automobilistica, ancorche' multiadattato, congruo con le prescrizioni
specifiche di allestimento richieste;
Ritenuto, quindi, di dover procedere, con successivo decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, a disciplinare le
esercitazioni di guida obbligatorie di cui all'art. 122, comma 5-bis,
del codice della strada, all'esito delle necessarie modifiche agli
articoli 334 e 335 del decreto del Presidente della Repubblica 16
dicembre 1992, n. 495 e del decreto ministeriale 17 maggio 1995, n.
317, giusta, peraltro, il disposto dell'art. 123, rispettivamente
commi 13 e 10, del codice della strada, per gli aspiranti al
conseguimento di patente di categoria B speciale;
Decreta:
Art. 1
Esercitazioni di guida obbligatorie per il conseguimento della
patente di categoria B
1. Ai sensi dell'art. 122, comma 5-bis, del codice della strada,
l'aspirante al conseguimento della patente di guida di categoria B
deve effettuare almeno sei ore di esercitazioni obbligatorie di guida
presso un'autoscuola, con istruttore abilitato ed autorizzato, in
conformita' a quanto previsto dall'allegato 1 del presente decreto.
2. Le lezioni sono individuali. Ciascuna lezione non puo' avere
durata superiore a due ore giornaliere.
3. Al fine di favorire le modalita' di certificazione del
prescritto percorso didattico le autoscuole adottano un libretto
delle lezioni di guida, conforme all'allegato 2 del presente decreto,
e lo gestiscono secondo quanto disposto dai seguenti commi.
4. Ogni foglio del libretto delle lezioni di guida e' in doppio
esemplare, l'uno originale e l'altro copia, da compilarsi con carta a
ricalco. Il libretto ha pagine numerate in ordine progressivo, e'
vidimato dal competente ufficio motorizzazione civile prima del suo
utilizzo e, fermo restando quanto previsto dal comma 6, e' conservato
dall'autoscuola per almeno 5 anni.
5. Prima dell'inizio di ciascuna lezione di guida, l'istruttore
provvede a compilare un foglio del libretto delle lezioni di guida di
cui al comma 3, in originale e copia, sul quale appone la propria
firma ed acquisisce quella dell'allievo.
6. Al termine delle esercitazioni di cui al comma 1, l'autoscuola
rilascia all'allievo un attestato di frequenza, conforme al modello
di cui all'allegato 3, corredato degli originali del libretto delle
lezioni di guida di cui al comma 3: tale documentazione deve essere
esibita, in originale e copia, all'atto di prenotazione della prova
pratica di guida.
7. Le esercitazioni di guida svolte ai sensi del comma 1, e
comprovate dall'attestato di frequenza di cui al comma 6, sono utili
ai fini di una nuova istanza di conseguimento della patente di guida
di categoria B, a condizione che la predetta istanza venga presentata
entro e non oltre i sei mesi successivi alla data della seconda prova
pratica di guida non superata ovvero, se non sostenuta, di scadenza
dell'autorizzazione ad esercitarsi alla guida precedentemente
rilasciata.
8. Al fine di ottimizzare le modalita' di certificazione del
prescritto percorso didattico, il libretto delle lezioni di guida
puo' essere sostituito da un dispositivo elettronico protetto, idoneo
a rilevare la tipologia del percorso, le ore e la condotta di guida.
Tale dispositivo, da istallarsi sul veicolo utilizzato per le lezioni
di guida, deve essere conforme alle caratteristiche tecniche da
stabilirsi con apposito decreto del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti.
9. Per quanto non diversamente disciplinato dal presente decreto,
si fa rinvio alle disposizioni del decreto ministeriale 17 maggio
1995, n. 317.
Art. 2
Prescrizioni comportamentali durante le esercitazioni di guida in
autostrade, su strade extraurbane ed in condizioni di visione
notturna
1. Fermo restando quanto prescritto dall'art. 122 del codice della
strada, al titolare di autorizzazione ad esercitarsi alla guida che
circola in autostrade con carreggiate a tre o piu' corsie, e' fatto
divieto di impegnare altre corsie all'infuori delle due piu' vicine
al bordo destro della carreggiata. E' fatto, altresi', obbligo di
rispettare i limiti di velocita' di cui all'art. 117, comma 2, del
codice della strada. Si applica la sanzione dell'art. 176, comma 21,
del codice della strada.
2. Fermo restando quanto prescritto dal decreto ministeriale 11
novembre 2011, n. 213, le disposizioni di cui al comma 1 si applicano
anche nelle ipotesi di guida accompagnata di cui allo stesso decreto.
3. Fermo restando quanto previsto dall'art. 122 del codice della
strada, nel caso di esercitazioni in autostrada o su strade
extraurbane principali, ovvero in condizioni di visione notturna,
effettuate con veicolo diverso da quello di un'autoscuola, da un
titolare di autorizzazione ad esercitarsi alla guida, sul veicolo non
puo' prendere posto, oltre al conducente, altra persona che non sia
l'accompagnatore in funzione di istruttore. Si applica la sanzione di
cui all'art. 122, comma 9, del codice della strada.
Art. 3
Disposizioni di attuazione
1. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle domande
per il conseguimento della patente di guida di categoria B,
presentate a decorrere dal 2 maggio 2012.
2. Le disposizioni di cui all'art. 2, comma 2, sono applicabili a
decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. Con successivo decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti sono stabilite la disciplina e le modalita' di svolgimento
delle esercitazioni di cui all'art. 122, comma 5-bis, per gli
aspiranti al conseguimento di patenti di guida di categoria B
speciale.
Art. 4
Disposizioni di carattere finanziario
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti
previsti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto, unitamente agli allegati, che ne formano parte
integrante, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo
osservare.
Roma, 20 aprile 2012
p. Il Ministro: Ciaccia
Allegato 1
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Allegato 2
Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato 3
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